Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 23/03/2006 n. 902

- le imprese in questione, qualora siano dispensate dal comprovare l'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi del precedente punto 1.1, sono comunque tenute a dimostrare, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, la disponibilità nella regione dell'immobile ove ubicare la sede operativa ovvero ove realizzare gli interventi del programma; la sussistenza della sede operativa stessa dovrà poi essere comprovata, attraverso il certificato di iscrizione al Registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3).

1.3 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.

1.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere possono riguardare solo uno o più dei settori produttivi di cui alle sezioni C - «Estrazione di minerali» e D - «Attività manifatturiere» della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, fatti salvi i divieti e le limitazioni, di cui al successivo punto 1.9, derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea. L'attività estrattiva e quella manifatturiera devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nel piano descrittivo (si veda il successivo punto 3.1) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste. I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, sono ammessi alle condizioni indicate nell'allegato n. 1 al decreto attuativo. Per le imprese fornitrici di servizi i programmi possono riguardare una o più delle attività di cui al predetto allegato.

1.5 Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, in relazione alla particolarità del settore ed alle modalità operative di utilizzo dei beni strumentali, si applicano le condizioni previste nell'allegato n. 1 al decreto attuativo. In particolare, qualora i beni agevolabili non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto attuativo bensì nell'ambito dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di un'unica regione che, ai fini della presente normativa, viene intesa come «unità produttiva », la dichiarazione d'impegno del legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni di cui al medesimo allegato n. 1 al decreto attuativo, è resa secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 alla presente circolare, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazione. In tal caso, si ricorda che:

-il programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria ordinaria o nell'eventuale graduatoria speciale per settore di cui al successivo punto 6.1, lettera b) relativa a detta regione, con esclusione, quindi, dall'eventuale graduatoria speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b);

- la misura minima delle agevolazioni prevista nella regione medesima per la dimensione dell'impresa viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi nel territorio della regione;

- ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.4, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi.

1.6 I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore «Turismo », così come definito all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, possono riguardare una o più delle attività ivi elencate, nonchè le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni e dalle province autonome con le modalità e nei termini di cui all'art. 8, comma 11, lettera c) del medesimo decreto attuativo.

1.7 I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore «Commercio », così come definito all'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto attuativo, possono riguardare una o più delle attività ivi elencate nonchè quelle di cui all'allegato n. 2 al medesimo decreto. Ai fini della corretta e univoca interpretazione delle suddette attività si forniscono le seguenti precisazioni: - per quanto concerne gli esercizi di vendita al dettaglio classificati media e grande struttura (di cui alla lettera c2) dell'art. 1, comma 4 del decreto attuativo) si precisa che, secondo il principio generale della coincidenza tra soggetto beneficiario e gestore dell'attività agevolata che regola la concessione delle agevolazioni, i centri commerciali non rientrano tra le attività ammissibili in quanto, ancorchè assimilati ad una grande o media struttura ai fini dell'autorizzazione all'apertura, essi non sono un singolo esercizio commerciale, bensì una struttura all'interno della quale opera una pluralità di soggetti con attività economiche distinte e separate da quelle del titolare dell'autorizzazione del centro; - con riferimento agli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso, centri di distribuzione e servizi complementari gestiti da strutture operative dell'associazionismo economico (di cui alla lettera c3 dell'art. 1, comma 4 e alla lettera d), dell'allegato n. 2 del decreto attuativo), per strutture operative dell'associazionismo economico si intendono le Unioni Volontarie ed i Gruppi di Acquisto, ricomprendendo tra questi ultimi anche le società cooperative tra dettaglianti. Le Unioni volontarie sono forme di integrazione verticale, regolate da uno statuto ed evidenziate da uno o più marchi comuni, fra uno o più grossisti e commercianti al dettaglio i quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto di vista operativo, anche attraverso contratti di franchising, al fine di organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento della produzione delle singole imprese aderenti. I Gruppi di Acquisto sono associazioni costituite in prevalenza da commercianti al dettaglio, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale, promosse al fine di realizzare acquisti e servizi di vendita in comune;

-per quanto concerne gli esercizi di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione (di cui alla lettera c3) del citato art. 1, comma 4 del decreto attuativo), per superficie dell'unità produttiva si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonchè quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per centri di distribuzione si intendono le strutture all'interno delle quali la singola impresa commerciale o la struttura operativa dell'associazionismo economico provvedono allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla spedizione delle merci agli esercizi commerciali dell'impresa stessa ovvero a quelli delle imprese aderenti alla struttura operativa dell'associazionismo economico medesima;

-per quanto concerne le attività di vendita per corrispondenza e commercio elettronico (di cui alla lettera c4) dell'art. 1, comma 4 del decreto attuativo), per commercio elettronico si intende l'attività commerciale ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce);

- per quanto concerne i centri di assistenza tecnica (di cui alla lettera a) dell'allegato n. 2 al decreto attuativo), la sussistenza dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto, di cui al comma 1, dell'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante del centro di assistenza tecnica secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 alla presente circolare, da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

- per quanto concerne le attività di cui alla lettera b) dell'allegato n. 2 al decreto attuativo, per società di gestione di centri commerciali si inten- de la società alla quale è affidata la gestione unitaria delle infrastrutture e degli spazi di servizio comuni del centro commerciale; - le imprese fornitrici di «servizi complementari» devono essere costituite sotto forma di società regolari. Inoltre, con riferimento ai pubblici esercizi di cui alla lettera c6) dell'art. 1, comma 4 del decreto attuativo, si precisa che sono ammissibili alle agevolazioni i programmi promossi da pubblici esercizi ove siano svolte le seguenti attività

a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)

b) somministrazione di bevande, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Tali attività possono essere svolte anche:

-congiuntamente all'attività di trattenimento e svago in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

-all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza urbana ovvero in disarmo. Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

-al domicilio del consumatore;

-negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, le cui prestazioni sono riservate agli alloggiati;

- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli non aperti al pubblico;

-negli esercizi nei quali la somministrazione stessa è esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese;

- in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione ai predetti programmi promossi dai pubblici esercizi si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni

a) per quanto concerne i programmi diretti allo sviluppo di formule com merciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, ai fini dell'ammissibilità del programma di investimenti, la somministrazione si intende integrata con la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente dedicata a tale vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella di somministrazione indicata nell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Qualora il programma di investimenti riguardi un pubblico esercizio nel quale sia già svolta un'attività di vendita di beni e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilità, un incremento della superficie esistente dedicata a tale vendita in misura almeno pari al 50% della stessa, fermo restando che la superficie di vendita alla conclusione del programma deve risultare almeno pari al 10% di quella di somministrazione. La superficie di vendita cui si fa riferimento, rilevabile dalla planimetria di cui nel seguito, è quella in pianta occupata dalle attrezzature di vendita (banconi, scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.) e quella a disposizione del personale addetto alla vendita stessa. Non viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresì computata la superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni derivanti dall'ordinaria attività di trasformazione svolta all'interno dell'esercizio, di bevande alcoliche (ad eccezione del vino) e non alcoliche, di prodotti di gastronomia e di dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a concorsi, pronostici e scommesse, nonchè le superfici destinate a giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)» e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle attività connesse alla consegna al domicilio del cliente

 

Pagina 2/16 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional